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CESCOT - S.c.a.r.l.
Via Clementini n. 31 · 47921 Rimini
Telefono 0541.441911 · Fax 0541.22260
info@cescot-rimini.com
www.cescot-rimini.com

Tirocini

Esperienza diretta in azienda per formare il personale di domani

Il Tirocinio non è un rapporto di lavoro, ma una modalità formativa che consente di affiancare giovani (e meno giovani) facendo loro sperimentare in modo diretto il mondo del lavoro e delle professioni.

Vantaggi per le aziende

  • E’ uno strumento flessibile e vantaggioso che consente di conoscere, valutare e formare direttamente in azienda le persone più idonee alle proprie esigenze.
  • Al termine del tirocinio non ci sono obblighi di assunzione, ma l'azienda potrà decidere se proseguire o meno il rapporto con il tirocinante.
  • È facile da attivare.
  • Ha costi contenuti.
I requisiti dei tirocinanti
Tutte le persone possono attivare un tirocinio, purché siano maggiorenni e non abbiano precedenti esperienze di tirocinio o rapporti di lavoro nella mansione prevista dal nuovo tirocinio, nè collaborazioni attivate con la stessa azienda nei 2 anni precedenti.

 
I requisiti delle aziende
Tutte le aziende possono inserire un tirocinante, nel rispetto dei seguenti requisiti:
  • non avere effettuato altri tirocini con il tirocinante;
  • non aver attivato contratti lavorativi con il tirocinante nei 2 anni precedenti;
  • essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • essere in regola con la normativa di cui alla Legge n. 68/1999;
  • non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio per attività equivalenti a quelle del tirocinio;
  • non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, e/o contratti di solidarietà per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità produttiva;
  • non essere sottoposte a procedure concorsuali.
I nostri servizi sono:
  • per chi ha già individuato un candidato tirocinante:
    • consulenza sulla normativa, le caratteristiche e le procedure di attivazione di tutti i progetti di tirocinio disponibili;
    • gestione delle pratiche amministrative;
    • erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
    • tutoraggio del tirocinio;
    • rilascio delle attestazioni finali con le competenze acquisite.
       
  • per chi non ha individuato un candidato tirocinante:
    • invio dei curricula dei candidati disponibili al tirocinio;
    • gestione di tutta la pratica di attivazione del tirocinio, una volta individuato il giusto candidato.
Per saperne di più, queste sono le opportunità attive con Cescot:
 
1. TIROCINI legge 01/2019 
Caratteristiche dei candidati: è rivolto a tutti, sia occupati che disoccupati, purché maggiorenni (i minorenni sono ammissibili solo se hanno compiuto 16 anni ed hanno conseguito una qualifica professionale)
Caratteristiche dei tirocini: durata variabile da 2 a 6 mesi da concordare, nessun vincolo di frequenza minima (la massima è sempre pari a 40 ore settimanali).
Rimborso spese ai tirocinanti: minimo € 450,00 mensili, quota netta senza contributi.
2. GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI – GOL 

Caratteristiche dei candidati: rivolto a tutti i disoccupati, purché maggiorenni
Caratteristiche dei tirocini: durata variabile da 2 a 6 mesi da concordare
Rimborso spese ai tirocinanti: minimo € 450,00 mensili
Nessun costo di attivazione della pratica

 
3. TIROCINI EXTRA FLUSSI 
Il tirocinio Extra Flussi è riservato ai cittadini extracomunitari che si trovano all'estero e possono fare ingresso in Italia per finalità formative, avendo già contatti con un’azienda ospitante.
Ai fini dell'ingresso per tale tipologia di tirocinio non è richiesto un nulla osta al lavoro. Il visto d'ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato direttamente dalla rappresentanza diplomatico-consolare, nei limiti di un contingente determinato annualmente.

I progetti di tirocinio vanno preventivamente vistati dalle Regioni, come anche previsto dall'art. 40, comma 9 del regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione.

Al tirocinante viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio. A conclusione del tirocinio svolto, tale permesso di soggiorno (a differenza di tutti gli altri permessi rilasciati ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico sull'immigrazione) può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora l'azienda presso cui è stato svolto il tirocinio (o altra azienda) sia disposta ad assumere il tirocinante con regolare contratto di lavoro.
Tale conversione è possibile solo nei limiti della quota annualmente stabilita con l’apposito decreto flussi.
 
 
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